Niente valutazioni critiche, davanti al cliente, sull'operato del collega

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1943 del 29 gennaio 2014, ha respinto il ricorso presentato da un notaio contro la sanzione disciplinare della censura che gli era stata irrogata per avere omesso di comunicare, in via riservata, ad un collega, il possibile errore in cui quest'ultimo era incorso in un atto di provenienza dell'immobile del cui atto di vendita il primo era stato officiato, nonché per avere, in più occasioni, espresso apprezzamenti irriguardosi sull'operato di colleghi che avevano rogato gli atti di provenienza.

In particolare, la Suprema corte ha ritenuto di dover aderire alle conclusioni a cui era pervenuta la Corte territoriale in ordine alla comprovata sussistenza in una insistente volontà del professionista di porre in cattiva luce la professionalità del collega in violazione del codice deontologico che fa obbligo al notaio di comportarsi, nei rapporti con i colleghi, “secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà, imponendogli di informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni nei quali si ritenga che egli sia incorso, e preclude di esprimere di fronte al cliente in qualsiasi forma valutazioni critiche sull'operato e sul comportamento dei colleghi”.
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