Niente sanzione disciplinare per l'avvocato che non partecipa all'udienza dibattimentale

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 12903 depositata lo scorso 13 giugno 2011, ha rigettato il ricorso presentato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo avverso la decisione con cui il Consiglio nazionale forense aveva escluso l'applicabilità della sanzione disciplinare della censura a carico di un avvocato che aveva omesso di trasmettere comunicazione all'Autorità giudiziaria in ordine alla sua assenza ad un'udienza dibattimentale mancando – a detta del Cnf – ai doveri di correttezza, fedeltà e diligenza nei confronti del proprio assistito.

Secondo i giudici di legittimità era condivisibile la logica argomentativa seguita dal Cnf secondo cui occorreva distinguere tra la singola, insindacabile scelta di non presenziare ad un incombente dibattimentale e la inequivoca opzione dell'abbandono della difesa del proprio cliente.

Ed infatti – precisa la Suprema corte – è indubbio che “il quadro delle garanzie che le norme deontologiche mirano ad assicurare è quello dell'apprestamento della difesa nell'ambito del mandato defensionale e che fuoriesce dalla esatta e doverosa prospettiva sanzionatoria quell'atto che - per la assoluta episodicità - non sia riconducibile ad un contegno abdicativo del difensore ma ad una scelta individuale di un singolo comportamento”.

In definitiva, la sola assenza ad una udienza del difensore di fiducia “non può interpretarsi come sintomo di un atto abdicativo espresso o di revoca dell'incarico, né tampoco di un comportamento di abbandono ai fini della concessione al difensore di ufficio del termine a difesa”.
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