Niente responsabilità se l’avvocato non trascrive dietro esonero del cliente

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Per la Corte di cassazione – sentenza n. 1605 del 3 febbraio 2012 – non rientra tra gli obblighi inderogabili di un avvocato quello di depositare materialmente la nota di trascrizione di una domanda giudiziale specie qualora sia lo stesso cliente ad esonerare il professionista dal farlo.

In tali casi il legale non risponde dei danni conseguenti al mancato deposito non incorrendo, peraltro, in alcuna ipotesi di colpa professionale.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 29 - Salta la trascrizione: avvocato «salvo» - A. Gal.

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