Niente più disparità tra notifiche di pagamento e di accertamento

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 depositata il 22 novembre 2012, equipara il procedimento della notifica della cartella di pagamento a quello dell'avviso di accertamento, dichiarando illegittimo il comma 3 dell'articolo 26 del DPR n. 602/1973.

Secondo la Corte, le modalità di notificazione previste per l'avviso di accertamento (art. 140 del cpc) devono essere applicate anche in caso di irreperibilità relativa del soggetto destinatario della notifica di pagamento. Dovrà quindi essere affisso in busta chiusa l'avviso sulla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, e dovrà esserne data comunicazione con l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I termini per impugnare l'atto decorreranno dal giorno di ricevimento della raccomandato o dopo dieci giorni dalla spedizione.

Per la cartella di pagamento era prevista, in caso di mancata consegna della notifica per assenza temporanea, solo l'affissione all'albo comunale, non assicurandone in questo modo l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
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