Niente danni se il caso è fortuito

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Con sentenza n. 16607 del 19 giugno 2008, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, in presenza di caso fortuito, è esclusa la responsabilità del condominio per i danni derivati dalle cose in custodia. La Corte ha così rigettato la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da una donna che, in un giorno di pioggia, era caduta nell'atrio condominiale dopo che era stato pulito con la cera. Benché il condominio è custode dei beni e servizi comuni e, pertanto, responsabile dei danni cagionati dalle cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità è esclusa quando il danno sia eziologicamente riconducibile al caso fortuito che potrebbe dipendere anche dal comportamento umano. I giudici di legittimità, in particolare, hanno rilevato come, dagli atti di causa, risultava evidente il comportamento colposo della vittima che, pur potendo verificare a prima vista le condizioni del pavimento, non si era comportata secondo la normale diligenza.

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