Nessun ricalcolo per i vecchi iscritti al Fondo

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Con il parere n. 12 del 5 luglio 2011, la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro interviene in merito ad un quesito posto da un pensionato “vecchio iscritto” ad un fondo pensione aziendale. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro il Fondo ha effettuato le ritenute fiscali sulla somma erogata al pensionato, che dopo un lasso di tempo ha ricevuto una comunicazione da parte dell’agenzia delle Entrate con cui si chiedevano somme a titolo di conguaglio. Ulteriormente dall’Agenzia è pervenuta all’interessato una seconda comunicazione con cui allo stesso titolo si chiedevano altre somme. Il comportamento delle Entrate, con la seconda missiva, è lecito?

La Fondazione studi in merito riporta che molte Commissioni tributarie sul tema hanno stabilito il principio che l’Agenzia non possa effettuare alcun ricalcolo rispetto a quello già operato dal sostituto d’imposta all’atto della erogazione delle somme. Infatti, l’articolo 23, comma 5, terzo periodo del D.Lgs. n. 252/2005 dispone che: “per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data (1/1/2007) per la quale gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte, dovute ai sensi dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si da luogo all’attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell’articolo 20 del medesimo articolo”.

Ancora più incisivo l’ultimo caso di sentenza sul tema. Si tratta della n. 145/26/11 emessa dalla Commissione tributaria Provinciale di Roma che, nell’accogliere la richiesta di un contribuente, ha annullato la cartella di pagamento e condannato il Fisco al rimborso delle spese di giudizio. La questione riguardava un contribuente che, sulla base della prima liquidazione operata dall’Ufficio, aveva pagato quanto richiesto, ma poi si era rifiutato di pagare la somma chiesta con una seconda notifica con conseguente iscrizione a ruolo della differenza.
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