Nel consolidato fondi suddivisi

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 127 del 2006, specifica che l’utilizzo dei fondi riallineati deve tenere conto tanto della parte tassata quanto di quella non tassata, in base ad un criterio proporzionale.

L’articolo 128 del Tuir detta una norma transitoria, in tema di consolidato fiscale, allo scopo di evitare che alcuni costi concorrano più volte a ridurre il reddito imponibile. Il riallineamento, nel consolidato, non deve perciò avere la possibilità di doppia deduzione fiscale. Devono assumere rilevanza, ai fini della determinazione del reddito imponibile, gli eventuali utilizzi riferibili alla parte del fondo che, per effetto del riallineamento, è da considerarsi dedotta, dal momento che con riferimento a tali utilizzi si realizza la possibilità di fruire di una doppia deduzione fiscale a fronte di un medesimo costo. Per l’Agenzia è da escludere come, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, gli utilizzi dei fondi possano essere considerati al netto degli accantonamenti stanziati.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 57 – Riallineamenti, ko deduzioni doppie

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