Nel consolidato da specificare la neutralità dei trasferimenti
Pubblicato il 04 gennaio 2005
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Con la circolare numero 53, del 20 dicembre 2004, dell'agenzia delle Entrate, si precisa che ai fini della neutralità fiscale delle cessioni di beni infragruppo è necessario un contratto scritto per ciascuno dei beni ceduto, nel quale specificare l'opzione congiunta di cedente e cessionario. Solo i beni che generano una plusvalenza tassabile in capo al cedente e cessionario possono essere fatti rientrare nel regime di neutralità. Non è prevista una scelta di carattere generale da applicare a tutti i trasferimenti di beni patrimoniali effettuati dalle società che hanno aderito ad un regime di tassazione consolidato. Secondo la circolare 53, inoltre, è possibile integrare i contratti di cessione già stipulati entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui la cessione è stata perfezionata.
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