Nel calcolo della pensione anche gli anni non coperti da integrale contribuzione
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 11 aprile 2012
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Con sentenza n. 5672 del 10 aprile 2012, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale proposto da un avvocato genovese e volto a vedersi riconoscere, nel calcolo della pensione, alcuni anni in cui, per errore, aveva versato meno contributi rispetto ai dovuti. Nella specie, l’errore nei versamenti era dipeso solo in parte dal legale mentre per il resto era responsabile l’Ente di previdenza privato.
Secondo la Suprema corte, in particolare, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione devono ritenersi concorrere nella formazione dell'anzianità contributiva “e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo”.
Del resto - si legge nel testo della decisione - non poteva approdarsi che a detta soluzione in considerazione dell’assenza di una disposizione che, nella legge professionale forense, ricolleghi alla parziale omissione contributiva l'annullamento sia di quanto versato, sia delle intera annualità.
- ItaliaOggi, p. 32 - Avvocati, pensione piena con contributi parziali - Alberici - www.csm.it
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 25 - Assegno con contributi parziali – Galimberti - www.csm.it
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