Nei prestiti va indicata la generalità di chi li effettua

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La Commissione tributaria regionale Piemonte, con la sentenza n. 74/30/12, si pronuncia sulle indagini finanziarie che hanno rettificato una maggiore Irpef in base ai versamenti riscontrati sul conto corrente di un socio di alcune società di capitali a ristretta base azionaria, giustificati come prestiti da parte dei familiari.

A fronte delle motivazioni addotte dal Fisco, che ha ritenuto le giustificazioni portate dal contribuente troppo generiche e incompatibile l'entità dei prestiti con i redditi dei prestatori, i giudici specificano che il contribuente può indicare le generalità di coloro che hanno effettuato il prestito e le motivazioni dell'elargizione, senza la necessità di dimostrare la capacità contributiva né la legittimità del possesso delle provviste di denaro di chi effettua il prestito.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - Prestiti, bastano le generalità dei familiari - Acierno

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