Società Mutuo soccorso senza notaio. Semplificazione estesa ad altri adempimenti

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Società Mutuo soccorso senza notaio. Semplificazione estesa ad altri adempimenti

Società di mutuo soccorso: semplificata l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nell'apposita sezione dell’albo delle società cooperative.

Con la Circolare 3713/c del 18 gennaio 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico spiega le modifiche sull’obbligo di iscrizione in argomento (ex DL 179/2012), dettate dal Decreto ministeriale del 21 dicembre 2018, entrato in vigore il 20 gennaio scorso (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.).

La circolare ricorda che tale provvedimento interviene sul decreto ministeriale 6 marzo 2013 (“Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative”), già modificato dal decreto 10 ottobre 2017 per apportare le novità della disciplina sul Terzo settore e sull'impresa sociale.

La semplificazione dell'adempimento pubblicitario per la nomina dell’organo amministrativo delle società di mutuo soccorso operata dal Dm 10 ottobre 2017, evita il passaggio dal notaio per depositare la delibera di nomina, eliminando il riferimento alla “delibera”, e l’obbligo di iscrivere “la nomina” si assolve con semplice compilazione dell'apposita modulistica. Successivamente all’emanazione del citato decreto 10 ottobre 2017, sono pervenute numerose richieste di estendere la predetta semplificazione ad altri adempimenti previsti dal decreto 6 marzo 2013: con il Decreto ministeriale del 21 dicembre 2018, la semplificazione si estende alla nomina dei componenti del comitato dei sindaci ed alla attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso (rispettivamente, lettere “c” e “d” dell’art. 2, comma 2, del decreto 6 marzo 2013).

Niente delibere da depositare

Non serve la redazione di una delibera notarile per il deposito degli atti gestionali delle SMS nei vari uffici delle Camere di commercio. Basta depositare nell’apposita sezione la sola nomina dei componenti del comitato dei sindaci, l’attribuzione della legale rappresentanza e la cancellazione della società dall’ente camerale.

Sono state predisposte le modifiche che consentono di iscrivere la semplice “notizia della nomina” (in luogo della “delibera di nomina”) degli amministratori e la semplice “attribuzione della legale rappresentanza” (in luogo della “delibera di attribuzione della legale rappresentanza”).

Si è provveduto – su segnalazione del sistema camerale - a rendere più precisa la formulazione utilizzata nell’art. 2, comma 2, lett. h), del decreto 6 marzo 2013: in luogo dell’iscrizione nel registro delle imprese “dell’istanza di cancellazione dall’apposita sezione” (formulazione imprecisa, in quanto l’ “istanza” è la domanda mediante cui si richiede l’iscrizione di un atto o di un fatto nel registro delle imprese, e non è, ovviamente, oggetto di iscrizione) si prevede, attraverso la modifica apportata, l’iscrizione “della cancellazione”.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 21 gennaio 2019 - Società di mutuo soccorso. Fase gestionale più semplice - Moscioni

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