Mutui, sconti senza frontiere

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Nell’intento di ribadire la difesa del principio di libera circolazione dei lavoratori, i giudici comunitari (sentenza emessa nel procedimento C-527/06) affrontano il problema dell’imposizione diretta, finora di pertinenza esclusiva degli Stati, sancendo che la ripartizione della competenza tributaria non consente agli Stati membri di applicare misure contrarie alle libertà garantite dal Trattato Ce. Secondo la giurisprudenza consolidata, i Governi sono tenuti al rispetto del principio dell’uguaglianza di trattamento fra i lavoratori residenti e quelli provenienti da altri paesi Ue. Il principio si applica anche nel caso di cittadini comunitari che conseguono redditi in uno Stato diverso da quello di residenza e in quest’ultimo posseggono immobili da cui derivano oneri deducibili: tali cittadini si vedono riconosciuto il diritto a dedurre dal reddito imponibile conseguito in altro Stato le componenti negative relative all’immobile posseduto nel Paese membro di residenza. La posizione della Corte, sebbene non innovativa, assume importanza per il fatto di veder riconosciuti nel calcolo della base imponibile “europea” i redditi di derivazione immobiliare, per prassi convenzionale legati al luogo in cui il bene sorge.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 43 – Redditi e perdite infraUe, sì alla compensazione - Felicioni

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