Minori nello spettacolo, autorizzazione solo in caso di lavoro
Pubblicato il 14 settembre 2019
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L’Inl interviene in tema di autorizzazione per l’impiego di minori dello spettacolo, in relazione alla necessità dell’autorizzazione ex art. 4, L. n. 977/1967 in assenza di un rapporto di lavoro.
D’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella nota prot. n. 7966/2019 l’Inl chiarisce che per il rilascio, a titolo gratuito, di un’intervista da parte di un minore in un programma televisivo, l’autorizzazione debba essere rilasciata dall’Ispettorato territoriale del lavoro nella sola ipotesi in cui sussista un rapporto di lavoro, in conformità con il disposto della norma.
L’art. 4, L. n. 977/1967, infatti, prevede il rilascio di autorizzazione da parte dell’Itl nel solo caso di “impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo”.
Analogamente, il regolamento di cui al Decreto n. 218/2006, recante specifica disciplina circa l'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi, sebbene trovi applicazione anche al di fuori di un rapporto di lavoro, tuttavia, nel rinviare espressamente alla disciplina contemplata dalla summenzionata L. n. 977/1967, fa espresso riferimento alle sole ipotesi di “impiego lavorativo del minore di anni quattordici” (art. 4, comma 1).
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