Metalmeccanica industria Conflavoro. Ccnl del 20/6/2024
Pubblicato il 16 luglio 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il 20 giugno 2024 Conflavoro pmi e Fesica confsal, con l’assistenza della CONFSAL, hanno rinnovato il Ccnl per gli addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione impianti, con validità 1° giugno 2024 - 31 maggio 2027 (Vai al testo del Ccnl).
Si riportano di seguito le novità economiche di maggior rilievo.
Trattamento economico
Minimi retributivi
Definita i minimi retributivi dal 1° giugno 2024.
Apprendistato
Apprendistato professionalizzante
Il trattamento retributivo è il seguente:
Livello | Durata | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo | |||
Tutti i livelli | 36 mesi | 12 mesi | 85% | 12 mesi | 90% | 12 mesi | 95% |
30 mesi | 10 mesi | 85% | 10 mesi | 90% | 10 mesi | 95% | |
6° livello* | 24 mesi | 8 mesi | 85% | 8 mesi | 90% | 8 mesi | 95% |
*Lavoratori addetti alle produzioni in serie svolte su linee o catene di montaggio con mansioni brevi e semplici.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Viene stabilito, dalla data di sottoscrizione del rinnovo 20 giugno 2024, il trattamento economico da riconoscere all’apprendista.
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Dalla data di sottoscrizione del rinnovo 20 giugno 2024, l'inquadramento, anche ai fini retributivi, è i seguente:
A) Percorsi di durata superiore all'anno:
- per la prima metà del periodo: 2 livelli sotto quello di destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale.
B) Percorsi di durata non superiore all'anno:
- 1 livello sotto quello di destinazione finale.
***
Per i contratti instaurati prima della data di sottoscrizione del rinnovo si applica la precedente normativa contrattuale.
Retribuzione contratto di reinserimento
Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:
- prima metà del periodo: 85%;
- seconda metà del periodo: 90%.
Premio di risultato
Le Parti specificano che affinché il premio possa essere detassato e decontribuito dovrà essere sottoscritto con le sigle sindacali e depositato presso il Ministero del Lavoro.
Viene inoltre meno la seguente disposizione: " ... il premio di risultato sarà corrisposto di norma nell'anno successivo a quello di riferimento, salve eventuali anticipazioni ...".
Assistenza sindacale
A titolo di assistenza sindacale garantita dalla Fesica Confsal il contributo annuale, pari ad € 10,00 per ciascun lavoratore, verrà trattenuto al lavoratore non iscritto alla Fesica e versato per il tramite dell’azienda mediante UNIEMENS con codice “W434".
Assistenza sanitaria integrativa
L'E.d.r. che l'azienda deve erogare al lavoratore in caso di omissione del versamente delle quote è elevato ad € 25,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.
Orario di lavoro
Articolazione multiperiodale
Le Parti, ai sensi del d.lgs 66/2003, riconoscono idonea l’adozione di un'articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro contrattuale in base alla quale l’orario viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a 12 mesi.
Lavoratori discontinui
Fermo restando la durata normale di lavoro, tra i lavoratori discontinui non sono più compresi i seguenti:
- uscieri e inservienti;
- personale addetto al carico e allo scarico;
- autisti, motoscafisti, infermieri.
Reperibilità
Dovranno essere definite con regolamento aziendale le modalità operative e le relative compensazioni, per l’obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di trattamento economico e di rotazione; analoga regolamentazione potrà essere definita per i casi in cui sia richiesto ai lavoratori di risiedere nella struttura.
Tale regolamento dovrà prevedere un'indennità forfetaria non inferiore ad € 12,00 in aggiunta alla retribuzione per le ore di durata dell'intervento.
Flessibilità
Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31 dicembre di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 10%, salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e l’azienda possa consentirlo.
Una forma di flessibilità individuale può essere concordata tra l'azienda e le lavoratrici madri o i lavoratori padri nei primi 3 anni di vita dei figli.
Banca ore
Qualora i recuperi delle ore accontanote non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’azienda deve corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, al netto della quota già corrisposta ai sensi dell’art. 12, comma 3, Ccnl (ore straordinario confluite in banca ore).
Lavoro straordinario
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:
Tipologia | Per lavoro non a turni | Per lavoro a turni |
lavoro straordinario diurno feriale (prime due ore) | 25% | 25% |
lavoro straordinario diurno feriale (ore successive) | 30% | 30% |
lavoro straordinario notturno | 50% | 45% |
lavoro straordinario festivo | 55% | 55% |
lavoro straordinario festivo notturno | 75% | 65% |
straordinario festivo con riposo compensativo | 35% | 35% |
straordinario notturno festivo con riposo compensativo | 55% | 50% |
Lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 30% per lavoro non a turno e 20% per lavoro a turno.
In caso di lavoro notturno festivo spetta la maggiorazione del 60%, ridotta al 35% in caso di riposo compensativo.
Permessi retribuiti
In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore verrà corrisposto 1/12 dei permessi per ogni mese intero o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio prestato.
Lavoro festivo
Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi sono compensate con la quota oraria della retribuzione di fatto e con la maggiorazione del 50% da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di fatto. In caso di lavoro festivo con riposo compensativo, la maggiorazione si riduce al 10%.
Assenze
Periodo di comporto
Malattia o infortunio non sul lavoro
Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
- 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare;
- In caso di malattia per sommatoria, cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto nel complesso, durante i 36 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia, 180 giorni di calendario di malattia, anche generati da patologie diverse e/o per periodi non continuativi.
- per le malattie di particolari gravità la conservazione del posto è estesa a 720 giorni di assenza di calendario per malattia (consecutivi o per sommatoria) da calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia.
Infortunio o malattia professionale
In caso di infortunio o malattia professionale, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per:
- 180 giorni di calendario in caso di evento continuativo;
- 240 giorni nell’arco temporale di 36 mesi in caso di sommatoria di più eventi.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: