Market abuse sotto controllo

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Assonime, con la circolare n. 45 di ieri, si concentra sul market abuse e sugli altri reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. In particolare, le indicazioni fornite da Assonime sui modelli organizzativi da adottare riguardano: i flussi informativi con controlli costanti non solo negli enti che emettono strumenti finanziari o negli intermediari; la possibilità di cumulo tra sanzione penale e amministrativa. La circolare si sofferma in primo luogo sui soggetti tenuti, ma non obbligati come ricordato di recente dalla Cassazione, ad adottare il modello di organizzazione. Il fatto che i reati “presupposti” siano legati alla materia finanziaria non circoscrive automaticamente l’opportunità dell’adozione dei modelli alle società di intermediazione mobiliare, alle imprese di investimento, alle Sicav e alle Sgr. La selezione, invece, deve essere effettuata con riferimento ai comportamenti illeciti: così l’ente interessato potrà essere una società emittente o un ente che partecipa al capitale dell’emittente, ma anche le società di revisione, quelle di rating o di consulenza e le editrici. Secondo la circolare, potrebbe quindi essere opportuno rafforzare l’organismo di vigilanza (dl 231/01), stabilendo che chi è deputato a vigilare sul rispetto del modello organizzativo deve avere anche specifiche competenze professionali in materia di mercati finanziari.   

Punto fermo all’interno della riforma del diritto societario, in vigore da più di due anni, è la disciplina dei gruppi. Con la circolare 44 del 2006, Assonime fa il punto sulle novità più significative e fornisce alcune indicazioni sulla fase applicativa. In particolare, con riferimento al trasferimento di funzioni gestorie dalla controllata alla controllante, la circolare precisa che la nuova disciplina conserva l’autonomia giuridica della società del gruppo. Sul versante della decisione della controllata, la circolare interviene sulla necessità di motivare o meno qualsiasi decisione che tenga conto delle strategie di gruppo o solo le scelte potenzialmente pregiudizievoli per la stessa società controllata. Secondo Assonime si deve preferire l’opinione secondo cui sono da motivare solo quelle scelte che, almeno sulla carta, possono provocare un danno alla controllata. Altrimenti, se tutte le decisioni dovessero essere analiticamente motivate, si potrebbe incorrere nel rischio di utilizzare - per fornire la suddetta motivazione - formule standard di fatto poco significative.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 33 – Un groviglio di sanzioni per il nuovo insider trading – Cerisano

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