Marittimi imbarcati. Rinnovo

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Marittimi imbarcati. Rinnovo

In data 11 luglio 2024 la Confederazione italiana Armatori e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti hanno stipulato la Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.. la Sezione ha validità 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023 (Vai al testo dell'accordo).

Indennità di navigazione

Per le figure del Giovanotto e Garzone le indennità di navigazione, per ogni giorno di effettivo imbarco, sono così definite:

A) Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.

  • € 2,52 quota giornaliera mediterraneo; € 2,67 quota giornaliera extra mediterraneo.
  • € 1,00 quota giornaliera (integrativa dell'indennità di navigazione) in caso di ininterrotta permanenza all’estero, con decorrenza dal 61° giorno d’imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale.
  • € 30,20 quota giornaliera (integrativa della indennità di navigazione) per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave che navighi o sosti in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area).
  • € 0,70 quota giornaliera (integrativa della indennità di navigazione) quando la nave approdi in un porto riconosciuto, con ordinanza del Ministero competente, colpito da malattia epidemica.

B) Navi superiori a 3.000 t.s.l.

  • € 0,55 quota giornaliera mediterraneo; € 0,63 quota giornaliera extra mediterraneo.
  • € 30,50 quota giornaliera (integrativa della indennità di navigazione) per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave che navighi o sosti in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area).
  • € 6,40 quota giornaliera mediterraneo; € 6,76 quota giornaliera extra mediterraneo (in aggiunta all’indennità di navigazione), per marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili,
  • € 2,50 quota giornaliera (integrativa della indennità di navigazione) in caso di ininterrotta permanenza all’estero, con decorrenza dal 61° giorno d’imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale.
  • € 1,40 quota giornaliera (integrativa dell’indennità di navigazione), quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza del Ministero competente, per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto.

Premio di fidelizzazione

Il premio di fidelizzazione per il Giovanotto di coperta e di macchina e per il Garzone viene fissato in € 749,37.

Indennizzo per mancata chiamata

Al fine di dirimere eventuali situazioni di potenziale conflittualità, la seguente disciplina si applica dopo 9 mesi dall'entrate in vigore dell'accordo; mentre non si applica ai marittimi iscritti ai turni particolari di riserva e/o a liste stagionali.

Salvo i casi di diverse turnazioni tra i periodi di imbarco e quelli di riposo a terra, in caso di mancata chiamata all'imbarco dopo il periodo di riposo, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia di:

  • 30 giorni per periodi di imbarco superiori a 60 giorni;
  • 18 giorni per periodi di imbarco pari o inferiori a 60 giorni;

al marittimo in turno particolare imbarcato con contratto di arruolamento a tempo indeterminato verrà corrisposto un importo onnicomprensivo, a titolo di indennizzo, pari al 50% dell'indennità di preavviso, che non ha alcun riflesso diretto o indiretto su qualsiasi istituto economico contrattuale.

Per ogni successivo periodo di 15 giorni di mancata chiamata all'imbarco, il suddetto importo verrà incrementato nella misura del 10% dell'indennità di preavviso, fino a concorrenza massima dell'80% dell'importo del preavviso.

Congedo matrimoniale

Il congedo straordinario riconosciuto ai sottoufficiali e Comuni passa da 8 a 15 giorni consecutivi. 

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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