Maquillage al bilancio dopo le misure anti-crisi

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Sono ancora molte le imprese che si trovano in condizione di non riuscire a predisporre il bilancio d’esercizio 2008. La stagione dei bilanci, quest’anno, appare così più lunga e difficile del solito, soprattutto a causa delle nuove norme in materia di rivalutazione e svalutazione titoli. Sono, in particolare, le imprese di piccole dimensioni e senza collegio sindacale, quelle che hanno fatto ricorso all’approvazione in seconda convocazione o che si sono appellate al maggior termine dei 180 giorni. Tuttavia, anche le imprese più strutturate hanno optato per la proroga dei 180 giorni e per la rinuncia dei termini di consegna e deposito da parte, rispettivamente di sindaci e soci. L’allungamento dei termini non è casuale, ma è profondamente influenzato dalla congiuntura economica negativa e dall’esito degli studi di settore, che spingono ad essere più prudenti e a ritardare i termini per esporre valori migliori. Come anticipato, in termini di interventi sul bilancio, il decreto anticrisi ha previsto la facoltà da un lato di non svalutare i titoli dell’attivo circolante e dall’altro di rivalutare i beni immobili. La peculiarità dell’attuale legge di rivalutazione, rispetto alle precedenti, sta nel fatto che l’operazione può essere fatta solo con finalità e ricadute civilistiche, senza rilevanza fiscale. In tal modo, l’obiettivo della rivalutazione diviene quello di esporre in bilancio il valore corrente degli immobili e creare come contropartita una riserva di patrimonio netto. L’effetto finale è quello di migliorare l’indice patrimoniale di incidenza dei mezzi propri sul totale capitale investito, con obiettivo minimo il raggiungimento della soglia percentuale del 20%. Per mitigare gli effetti della crisi, il Dl 185/08 ha previsto, inoltre, la facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante. Cioè, considerata l’eccezionale situazione di turbolenza dei mercati, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data del 29 novembre 2008 (entrata in vigore del decreto), possono valutare i titoli non immobilizzati in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, dove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati, invece che al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, escludendo solo le perdite di carattere durevole. Con riferimento ai titoli dell’attivo circolante, la possibilità di non contabilizzare l’eventuale svalutazione è legata al fatto che si presume si tratti di una situazione contingente che non abbia carattere di durevolezza. Di conseguenza, gli amministratori se vogliono applicare la deroga ai normali criteri dettati dall’articolo 2426 del Codice civile devono prima stabilire se la perdita ha carattere non durevole, cioè se è temporanea. In tal caso, potranno decidere di non svalutare i titoli dell’attivo circolante dandone motivazione nella nota integrativa.
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