Mansioni del sostituto temporaneo diverse da quelle del sostituito. Non vi è obbligo di assunzione

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Il ricorrente, avendo ricoperto un incarico diverso da quello della collega sostituita, riteneva di aver diritto ad essere assunto a tempo indeterminato. La Cassazione – sentenza 3598 dello scorso 16 febbraio 2010 – ha respinto la rivendicazione, sostenendo che il datore di lavoro può ben impiegare il sostituto a termine - pur nei limiti fissati da legge a tale discrezionalità (deve infatti sempre esistere un nesso di tipo causale tra l’attività dell’assunto in sostituzione e quella del dipendente sostituito) - in un ruolo diverso, senza che con ciò debba, al rientro della sostituita, procedere all'assunzione.
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