Mafia, parola al giudice ordinario sull'accesso al fondo di solidarietà

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Con una sentenza a Sezioni unite (n. 21297 del 29 agosto 2008), la Corte di Cassazione ha annullato una decisione con cui il Consiglio di Stato aveva escluso che fossero risarcibili, attraverso il fondo di solidarietà per le vittime della mafia, gli eredi di un commerciante pugliese assassinato durante una rapina nel suo negozio, in quanto la natura del reato contestato non riconduceva ad un contesto mafioso. Le Sezioni unite, esaminata la controversia, hanno precisato come, ai sensi della legge 302/1990, l'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai benefici del fondo non consente all'amministrazione alcun margine di discrezionalità. Inoltre, i giudici di legittimità qualificano come soggettivo il diritto dei familiari all'erogazione dei fondi di solidarietà il cui accertamento, in quanto tale, risulta di competenza del giudice ordinario e non dell'autorità amministrativa.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 21 – Il fondo antimafia è un diritto

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