Madri-figlie anche in fiduciaria

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L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 37, di ieri, 13 marzo, ha chiarito che i dividendi sono esenti da ritenuta per la direttiva “madri-figlie, anche quando la partecipata della società madre comunitaria sono intestate fiduciariamente. Di norma, i dividendi erogati da una società italiana ad un soggetto non residente sono soggetti a ritenuta del 27% (articolo 27, comma 3, del Dpr 600/73). Il successivo articolo 27-bis recepisce la direttiva 90/435, cosiddetta madri-figlie, individuando i requisiti per la fruizione dell’esenzione relativamente agli utili distribuiti a una società madre residente in un diverso Stato dell’Unione europea. A tal fine, vanno rispettate certe condizioni, tra i quali il principale è che la società estera rivesta una delle forme di cui all’elenco allegato alla direttiva ed abbia residenza in un Paese membro dell’Ue. Essa deve anche essere soggetta ad una tra le imposte pure indicate nell’allegato alla direttiva e detenere ininterrottamente per un anno la partecipazione nella società italiana che distribuisce i dividendi. Tutti requisiti che dovranno risultare in apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità fiscale dello Stato estero di residenza della società ”madre”. Il metodo per il godimento dell’esenzione da ritenuta è, generalmente, il rimborso dell’imposta applicata alla fonte alla società erogante. Ma la società estera può chiedere che il sostituto italiano possa direttamente non applicare la ritenuta alla fonte o l’imposta sostitutiva sugli utili, facendosi attestare l’esistenza delle condizioni richieste. 

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