Logistica trasporto merci. Rinnovo

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Logistica trasporto merci. Rinnovo

Il 6 dicembre 2024 è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Logistica, trasporto merci e spedizione. Le OO.SS scioglieranno la riserva, a seguito della consultazione dei lavoratori, entro il 27 gennaio 2025. Il contratto è valido fino al 31 dicembre 2027. Parti stipulanti: Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito Fiap, assistite dalla Confetra, Anita, Fai, Assotir, Federlogistica, Unitai, assistite dalla Conftrasporto, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Sna Casartigiani, Claai, Confcooperative-Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Aite, Federtraslochi, Fiap e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti (Vai al testo dell'accordo).

Campo di applicazione

Il campo di applicazione del Ccnl viene esteso ai corrieri espresso, alle imprese svolgenti attività soggette all'autorizzazione postale generale, alle aziende di trasloco, aziende svolgenti attività di consegna e montaggio arredi e altre attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci.

Classificazione del personale non viaggiante

Nella classificazione del personale non viaggiante vengono soppressi alcuni profili professionali e introdotti nuovi profili.

Viene inoltre disposto quanto segue:

  • livello 5°: si ribadisce che le attività previste in tale livello sono da riferirsi anche alla tipologia merceologica che riguarda la movimentazione e preparazione di documentazione, plichi, dossier o corrispondenza e che la semplice manipolazione di documenti inerente alla stessa preparazione, non implica attività diverse da quelle ricomprese in tale livello;
  • livello 6°: i profili soppressi e non rinominati si intendono vigenti fino all'esaurimento del personale in forza;
  • livello 6° junior: tale livello sarà eliminato il 31 dicembre 2025. Il personale inquadrato in tale livello passerà al 6° livello al 31 dicembre 2025, indipendentemente dal tempo che residui al livello 6° junior.

Trattamento economico

Aumento contrattuale
Viene stabilito il seguente aumento contrattuale complessivo:

  • personale viaggiante: € 260,00 al livello B3 di cui € 140,00 sui minimi tabellari e € 120,00 di Elemento professionale d'area (EPA);
  • personale non viaggiante: € 230,00 al livello 3s, di cui € 140,00 sui minimi tabellari e € 90,00 di Epa.

L'elemento professionale d'area (EPA) avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

Dal 1° gennaio 2025 cesserà di essere corrisposta l'ICE (Indennità di copertura economica) prevista dall'accordo 19 marzo 2024.

Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"

Indennità di trasferta

Dal 1° gennaio 2025 gli importi dell'indennità di trasferta sono le seguenti:

A) Per i servizi in territorio nazionale

  • € 23,80 dalle 6 alle 12 ore;
  • € 35,02 dalle 12 alle 18 ore;
  • € 43,16 dalle 18 alle 24 ore.

B) Per i servizi in territorio estero

  • € 31,94 dalle 6 alle 12 ore;
  • € 45,05 dalle 12 alle 18 ore;
  • € 62,49 dalle 18 alle 24 ore.

Orario di lavoro

A) Personale non viaggiante
Ai lavoratori che effettuano turni in base ai quali siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, continuo o discontinuo, che comporti la necessità di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti.

B) Personale viaggiante livelli G-H
1) Per il personale viaggiante inquadrato nella qualifica 1 parametri retributivi G-H, il limite dell'orario ordinario di lavoro, fissato in 44 ore, sarà di:

  • 43 ore settimanali dal 1° giugno 2025;
  • 42 ore settimanali dal 1° gennaio 2026.

Malattia

Ai lavoratori affetti da malattie particolarmente gravi, di cui alla circolare Inps 16/2016, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale mensile per 18 mesi.

Permessi/Congedo

  • In caso di decesso del coniuge anche se legalmente separato; del convivente more uxorio; di parenti entro il II° grado (genitori, nonni, fratelli); anche del convivente more uxorio entro il 2° grado, di persone anche non familiari conviventi purché la convivenza sia attestata da certificazione anagrafica del lavoratore, è riconosciuto un permesso di 3 giorni lavorativi all'anno ovvero 4 nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita.
  • In caso di grave infermità dei predetti soggetti, il permesso è elevato da 3 a 5 giorni lavorativi all'anno.
  • I permessi per la nascita, affidi e adozione di figli saranno retribuiti per un minimo di 2 giorni al netto di quelli previsti per legge.
  • La richiesta di congedo per contrarre matrimonio dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 30 giorni.

Ferie solidali

Prevista e disciplinata la possibilità di cedere, in tutto o in parte, ferie, su base volontaria e a titolo gratuito, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli, coniuge o convivente more uxorio e genitori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute.

Preavviso di licenziamento e dimissioni

Per il personale viaggiante non in prova, il periodo di preavviso, decorrente da qualsiasi giorno della settimana, è così modificato:

  • 20 giorni di calendario per il personale inquadrato nelle qualifica 3 parametri A, B, C;
  • 15 giorni di calendario per il personale inquadrato nella qualifica 2 parametri D, E, F.

Tipologie contrattuali

Contratto a tempo determinato
Ferma restando la deroga per i lavoratori mobili, il limite per l'assunzione di personale a termine, anche a tempo parziale, viene elevato al 41% dei lavoratori a tempo indeterminato.
La possibilità di elevare tale limite è prevista anche in fase di start up per i primi 2 anni di avvio della nuova attività lavorativa.

Lavoro somministrato
I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del 41%, per il personale non viaggiante, dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato.

L'insieme dei lavoratori assunti con contratti a tempo determinato e di somministrazione non può superare le seguenti percentuali dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato:

  • 41% a livello aziendale;
  • 47% a livello di ogni unità produttiva/sito aziendale.

Per i lavoratori mobili la percentuale del 35% può essere raggiunta anche attraverso la sola stipula di contratti a tempo determinato.

Contratto a tempo parziale
Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, il per­sonale a tempo parziale a tempo determinato e indeterminato impiegato nell’azienda non può eccedere mediamente nell’anno il 41% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore).

La suddetta percentuale può essere elevata fino al 44% nel caso in cui l'azienda comunichi alle RSA/RSU o, in loro assenza, alle OO.SS. territoriali stipulanti il Ccnl di aver ottemperato agli obblighi inerenti la domanda di trasformazione del rapporto da tempo pieno a  parziale e viceversa.

Lavoro agile
Viene introdotto e disciplinato l'istituto del lavoro agile.

Aziende artigiane

Contratto a tempo determinato
Il preavviso in caso di dimissioni è di 20 giorni di calendario e 6 per il personale operaio non viaggiante.

Part time
Oltra a quanto previsto per la generalità delle aziende, può essere assunto per ogni azienda un solo lavoratore con contratto part time di durata settimanale non inferiore a 14 ore.

Aziende cooperative

Retribuzione
Dal 1° gennaio 2025 le ferie e gli istituti differiti relativi a permessi, Rol, ex festività retribuite, 13a e 14a mensilità, t.f.r., matureranno per ogni ora comunque giustificata in virtù delle disposizioni di legge e di contratto.

Gli istituti differiti relativi a permessi, Rol, ex festività retribuite, 13a e 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria.

Malattia
Dal 1° gennaio 2025 si applicherà la nuova disciplina.

Il periodo di comporto è di 365 giorni di calendario nell’arco di 30 mesi consecutivi.

Quanto al trattamento economico durante il periodo di malattia, la cooperativa corrisponderà le seguenti integrazioni dell’indennità Inps, calcolate sulla retribuzione giornaliera, fino al 180° giorno nell’arco dell’anno legale:

  • 100% per il primo evento, a partire dal 1° giorno di malattia;
  • 90% per il secondo evento, a partire dal 2° giorno di malattia;
  • 80% per il terzo evento, a partire dal 3° giorno di malattia;
  • 70% a partire dal 4° evento, a partire dal 4° giorno.

Nei casi di ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi e per tutti i certificati relativi alle patologie di cui alla Circolare Inps 95/2016, indipendentemente dalla durata dalle assenze, la cooperativa corrisponderà un’integrazione dell’indennità Inps del 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 240° giorno compresi.

Infortunio e malattie professionali
Per la giornata in cui avviene l’infortunio la Cooperativa corrisponderà il 100% della retribuzione giornaliera.

Dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, la Cooperativa integrerà le indennità a carico dell'Inail, fino a raggiungere le seguenti percentuali della retribuzione giornaliera:

  • 100 % per il 1° giorno successivo all’infortunio;
  • 90% dal 2° al 4° giorno successivi all’infortunio;
  • 100%  dal 5° giorno alla fine dell’evento.

Ferie
Al fine di favorire il rientro dei soci lavoratori alla località di origine, agli stessi è riconosciuta la possibilità di chiedere, con preavviso non inferiore a 3 mesi, l'accorpamento in un unico periodo di tutte le opportunità di assenze retribuite programmabili (ferie, ex festività, Rol, ecc.).

La concessione del cumulo non può superare il 60% annuo della forza lavoro impiegata.

Previdenza complementare personale viaggiante
Dal 1° gennaio 2025 per il personale viaggiante iscritto a Previdenza Cooperativa, il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di 0,5% rispetto a quanto previsto all’art. 50 della parte generale del Ccnl.

Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 1°gennaio 2025 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dalla medesima data, è elevata di un ulteriore 0,2%.

***
Il rinnovo inoltre disciplina con maggiore puntualità la gestione degli appalti e la qualificazione della filiera logistica; i diritti e doveri del lavoratore e i provvedimenti disciplinari; la sicurezza sui luoghi di lavoro e il contrasto alla violenza di genere.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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