Lo “svuota cestino” è un danno Non rileva il recupero dei dati

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8555 del 5 marzo 2012, nel confermare la condanna di un dipendente a risarcire i danni causati all’impresa per danneggiamento, chiarisce che il dipendente che cancella i file dal pc aziendale spostandoli nel cestino e che, successivamente, svuota il cestino, commette reato.

Non rileva il fatto che anche l’eliminazione definitiva dal cestino non è realmente tale. Con “una complessa procedura tecnica che richiede l'uso di particolari sistemi applicativi e presuppone specifiche conoscenze nel campo dell'informatica” si può procedere al recupero dei dati, che tuttavia possono essere danneggiati dalla sovrascrittura.

In ogni caso, secondo la legge 547/1993 - Convenzione europea sulla pirateria Informatica - la cancellazione deve essere comunque sanzionata, anche se è possibile un recupero dei dati.
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