Lo status di agricoltore va certificato
Pubblicato il 11 settembre 2006
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tributaria regionale della Campania, con sentenza numero 94/9/06, ha chiarito che le agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici nei territori montani – articolo 9, comma 2, del Dpr 601/73 – fatti a scopo di arrotondamento o accorpamento della proprietà, richiedono, per la loro applicazione, la ricorrenza della qualità del coltivatore diretto dell’acquirente. Tale circostanza, agli effetti dell’imposta di registro, va attestata dal notaio nell’atto di trasferimento. Alternativamente, l’acquirente può dichiarare, sempre nell’atto, la volontà di acquisire in seguito i requisiti richiesti, dovendo in questo caso certificarne gli effetti entro il termine perentorio fissato nel triennio successivo all’atto.
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