Liti a prescrizione ordinaria

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Nel rito lavoro, l’esercizio dell’azione giudiziaria soggiace al termine di prescrizione ordinaria, poiché lo statuto dei lavoratori (L. 300/1970), in tema di sanzioni disciplinari, stabilisce solo il termine di 20 giorni dall'applicazione della sanzione per promuovere la costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato.
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