L'interdizione è l'estrema ratio
Autore: eDotto
Pubblicato il 04 maggio 2009
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Con la sentenza n. 9628 del 22 aprile 2009, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dai figli di un uomo ottantanovenne contro l'interdizione di quest'ultimo. I giudici di legittimità, in particolare, hanno ribaltato le decisioni di merito sulla vicenda ai sensi delle quali era stata dichiarata l'interdizione dell'uomo in considerazione delle acquisite attestazioni mediche di strutture specialistiche in ordine al disturbo psichico da cui lo stesso risultava affetto. La prima sezione civile della Cassazione ha tuttavia affermato che, nel giudizio di interdizione, il giudice di merito deve comunque valutare se ricorrano le condizioni di cui all'art. 418 c.c. per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno considerando che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuata non con riferimento al grado di infermità ma piuttosto “alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c. in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole”. In sostanza, il giudice tutelare deve ricorrere all'amministrazione di sostegno quando le attività della persona disturbata sono estremamente semplici, come ad esempio la gestione ordinaria della pensione.
- ItaliaOggi – Avvocati Oggi, p. VIII – L'interdizione è l'estrema ratio – Alberici
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