L’infedele dichiarazione del distretto cerca la soglia quantitativa di punibilità

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La legge Finanziaria 2006 (L.266/2005), nel comma 366 e ss. dell’articolo unico, in materia di “distretti produttivi” pone il delicato problema se, in relazione ai profili fiscali, la relativa disciplina influisca oppure no sugli aspetti penali-tributari. Il problema sul verificarsi degli estremi di “dichiarazione infedele”, nel caso in cui la soglia quantitativa di punibilità venga raggiunta soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione di gruppo delle imprese aderenti al distretto, e non nel caso si considerino i singoli ammontari di evasione delle dichiarazioni delle singole imprese, si pone solo nel caso in cui i soggetti passivi Ires aderenti al distretto abbiano scelto la cosiddetta tassazione di distretto: cioè abbiano optato per la tassazione unitaria. A tal riguardo, 2006 che rinvia anche agli articoli 117 e seguenti del Tuir, in materia di tassazione di gruppo, e all’articolo 7, Dm 9 giugno 2004, secondo il quale “ciascun soggetto deve presentare all’agenzia delle Entrate la propria dichiarazione dei redditi... senza liquidazione dell’imposta”, ribadisce con forza il principio per cui “resta ferma da parte delle imprese appartenenti al distretto... l’applicabilità delle disposizioni penali tributarie” (comma 368, n. 10).  

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