L’Imu di giugno ha modello, codici e modalità

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Due provvedimenti ed una risoluzione sono state emesse dalle Entrate ai fini del primo adempimento Imu, quello dell’acconto di giugno.

Con il provvedimento prot. n. 2012/53906 del 12 aprile 2012, l’agenzia delle Entrate provvede a modificare l’F24 e l’F24 accise. Nei nuovi modelli, obbligatori dal 1° giugno 2013 e reperibili in formato cartaceo presso banche, Poste e agenti della riscossione ed in formato elettronico dal sito dell’agenzia, si sostituisce la dicitura Ici con Imu e la frase “detrazione Ici abitazione principale” diventa un’unica parola: “detrazione”. Per l’addebito su c/c l’Iban sostituisce i codici Abi e Cab. Nell’ottica dello smaltimento delle scorte cartacee dei vecchi modelli presso banche, Poste e agenti della riscossione, i contribuenti possono utilizzare sia i modelli nuovi che (preferibilmente) i preesistenti “F24” fino al 31 maggio 2013, riportando il versamento dell’Imu nella sezione “Ici ed altri tributi locali” utilizzando, però, i nuovi codici tributo.

Con il provvedimento agenziale prot. n. 2012/53909 del 12 aprile 2012, si stabiliscono le modalità del versamento dell’Imu (imposta municipale propria). Alcune precisazioni:

- la via esclusiva è l’F24, cartaceo o elettronico;

- i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche;

- si dovranno utilizzare codici distinti per la quota (50%) di tributo dovuto allo Stato e per quella (50%) dovuta ai Comuni relativamente al pagamento dell’Imu sulla seconda casa.

Con la risoluzione agenziale n. 35 del 12 aprile 2012, si istituiscono i codici tributo per il versamento, da utilizzare a decorrere dal 18 aprile 2012:

“3912”, denominato “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”; “3913” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”; “3914” denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”; “3915” denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO”; “3916” denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”; “3917” denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”; “3918” denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”; “3919” denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”; “3923” denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”; “3924” - denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.

Inoltre, per chi ha ancora a che fare con l’Ici, sono stati mantenuti i codici relativi al versamento degli interessi e sanzioni Ici, ma sono stati aboliti i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904”, sostituiti dai codici tributo (da esporre sempre nella sezione Imu e altri tributi locali):

da “3901” a “3940” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale”; da “3902” a “3941” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli; da “3903” a “3942” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili”; da “3904” a “3943” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati”.

APPROFONDIMENTO
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 - Imu, i pagamenti sono fai-da-te - Poggiani

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