L’imputazione in bilancio fissa la quota deducibile

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L’articolo 108 del Tuir, con riguardo alle spese relative a più esercizi, lascia il contribuente libero di scegliere le modalità di deduzione, prevedendo che le spese possono essere portate interamente a costo o dedotte in quote costanti nello stesso periodo d’imposta e nei successivi. La capitalizzazione di tali spese è dettata da regole rigide, fissate dal Codice civile (articolo 2426, n. 5) e dai principi contabili. In virtù di questa previsione di legge è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se, in caso di sostenimento di costi di ricerca e sviluppo o pubblicità che non possiedono i requisiti per l’iscrizione all’attivo in base ai principi contabili e vengono integralmente contabilizzati nel conto economico, sia consentito ugualmente operare, ai fini fiscali, la deduzione pluriennale con variazioni in aumento e in diminuzione nella dichiarazione. La risposta del Fisco è negativa: è impossibile calcolare discrezionalmente le quote fiscalmente rilevanti in misura diversa da quelle civilistiche in maniera avulsa dalle indicazioni in bilancio.   

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