Limiti sulle perdite a effetti ridotti

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Una circolare Assonime, la numero 31 del 31 maggio 2007, esamina le correzioni apportate dal Dl 223/06 in tema di fusione e riporto perdite. La norma posta sotto la lente dell’Associazione è l’articolo 172, comma 7, del Tuir, che impone la verifica dei test di vitalità e patrimonio anche ai risultati negativi delle società partecipanti a fusioni con effetto fiscale retroattivo per la frazione d’esercizio ante fusione. Non solo, quindi, al riporto delle perdite prodotte nei periodi di imposta antecedenti a fusione e scissione. Le nuove regole sui limiti di compensazione delle perdite operano:

verso la società incorporata che abbia conseguito perdite nella frazione di esercizio che precede l’operazione di fusione, in seguito confluite nel risultato complessivo dell’esercizio dell’incorporante in corso al momento dell’operazione;

in caso di perdite prodotte dall’incorporante nella propria frazione di esercizio antecedente alla fusione stessa.

La verifica del test di operatività e patrimonio investe tanto l’incorporata quanto l’incorporante e il non superamento comporta, com’è ovvio che avvenga, l’inutilizzabilità della perdita.

Assonime evidenzia, valutando il caso di perdite dell’incorporata relative alla frazione di esercizio ante fusione, come l’unica interpretazione razionale sia quella che conclude che il limite all’utilizzo della perdita non cancelli gli ulteriori effetti della retrodatazione; ossia, la cancellazione della retrodatazione sulle perdite non attribuisce alla frazione di esercizio ante fusione dell’incorporata valenza di periodo autonomo, come per fusioni senza retrodatazione.

Altra questione investe le incorporande che presentano perdite pregresse: se la società non supera il test vengono annullate le perdite ante 2007 e quelle della frazione di esercizio 2007. Ove il test fosse altrimenti superato, potrebbe accadere che il riporto perdite subisca una limitazione parziale per effetto del test sul patrimonio. Assonime ritiene sia logico, in questa ipotesi, che la società scelga liberamente di imputare le perdite non utilizzabili alla formazione delle perdite relative ad esercizi pregressi.

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