Limite all’uso del contante. Per le violazioni una sola comunicazione
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 10 ottobre 2012
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Con una comunicazione datata 3 ottobre 2012, il ministero dell’Economia chiarisce che eventuali trasferimenti di denaro contante o titoli al portatore per importi superiori ai nuovi limiti di legge (Manovra Monti del 6 dicembre 2011, n. 201) dovranno essere comunicati alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio.
Ciò vuol dire che per i pagamenti che superano la soglia di 999,99 euro, banche, intermediari, poste, istituti di pagamento, Sim, Sgr, fiduciarie e finanziarie non saranno più obbligate ad effettuare analoga comunicazione alla Guardia di Finanza. Sarà, infatti, la stessa Ragioneria generale a trasmettere tali comunicazioni alla GdF, che poi potrà utilizzare le informazioni ricevute per il regolare svolgimento delle proprie attività di contrasto all’evasione fiscale.
E’ un grande passo avanti per banche, istituti di credito ed ogni altro ufficio incaricato di gestire le comunicazioni ai fini di antiriciclaggio, perché da ora ne dovranno inviare una sola.
La necessità del chiarimento è stata avvertita dal Ministero a seguito dell’acceso dibattito che è sorto dopo le modifiche apportate nel corso del 2011 al Dlgs n. 231/2007.
APPROFONDIMENTO
- ItaliaOggi, p. 26 - Violazioni, comunicazioni uniche - Vedana
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