Licenziamento insindacabile
Autore: eDotto
Pubblicato il 20 luglio 2009
Condividi l'articolo:
La Cassazione, con la sentenza n. 15336 del 30 giugno 2009, ha affermato l'insindacabilità, da parte del giudice del lavoro, del licenziamento disposto dall'imprenditore qualora quest'ultimo si trovi in amministrazione controllata e lo stesso non faccia che attenersi alle istruzioni impartite dal Tribunale fallimentare che abbia attestato il dissesto dell'azienda.
Eleonora Pergolari
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 6 – Recesso legittimato dal tribunale
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: