Licenziamento insindacabile

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La Cassazione, con la sentenza n. 15336 del 30 giugno 2009, ha affermato l'insindacabilità, da parte del giudice del lavoro, del licenziamento disposto dall'imprenditore qualora quest'ultimo si trovi in amministrazione controllata e lo stesso non faccia che attenersi alle istruzioni impartite dal Tribunale fallimentare che abbia attestato il dissesto dell'azienda.

Eleonora Pergolari

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 6 – Recesso legittimato dal tribunale

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