Licenziamento discreto niente danno morale

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Sostiene la sentenza di Cassazione numero 26590, sezione Lavoro, che il lavoratore licenziato ingiustamente non può pretendere che gli venga riconosciuto anche il risarcimento dei danni morali se la lettera che gli ha comunicato la cessazione del rapporto di lavoro non è stata pubblicizzata oltre il dovuto. I giudici di ultime cure hanno cioè ritenuto non sufficiente a rendere il licenziamento ingiurioso “la contestazione di un fatto lesivo del decoro del lavoratore”. Può, diversamente, rappresentare una lesione della dignità e dell’onore del lavoratore la circostanza che al licenziamento venga data “pubblicità superiore a quanto strettamente necessario o in forma impropria”.
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