Libero professionista. Tribunale competente per le controversie su obblighi contributivi

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Per la Corte di Cassazione, ordinanza n. 6871 del 24 marzo 2014, per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 23141 del 2011 e n. 21317 del 2004) la controversia inerente gli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo/libero professionista rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore.

Ciò ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.c., atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma - il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell’ente creditore - non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al primo comma.
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