Liberalizzazioni: niente illecito disciplinare per il professionista che non presenta il preventivo
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 27 febbraio 2012
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Lo scorso 25 febbraio, nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del Decreto legge n. 1/2012 sulle liberalizzazioni, la commissione Industria del Senato ha espunto dal testo la previsione secondo cui il professionista, prima dell’adempimento della prestazione, deve pattuire il compenso con il cliente - per iscritto se richiesto da quest’ultimo - a pena di illecito disciplinare.
Ora il preventivo sui compensi potrà anche essere di massima mentre la mancata presentazione del medesimo non costituirà alcun illecito disciplinare. Previsto, altresì, che entro 120 giorni dall’approvazione della Legge vengano definiti i parametri necessari per l’individuazione dei compensi nel caso di prestazioni dinanzi ad organi giurisdizionali.
Approvata – tra le altre misure – la costituzione di 8 nuovi tribunali di impresa i quali si uniranno alle 12 sezioni specializzate già esistenti; in particolare, verrò istituito un apposito ufficio presso i tribunali e le corti di appello con sede nel capoluogo di ogni regione dove le sezioni specializzate non esistono.
Introdotto, con apposito emendamento, il riconoscimento in favore dei tirocinanti di un rimborso spese concordato dopo i primi sei mesi di attività in studio.
Per sottoscrivere il capitale di una società di professionisti sarà ora necessario che il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
La costituzione di una srl semplificata con capitale da 1 euro, infine, si avrà con l’intervento gratuito del notaio
- Il Sole 24 Ore, 26 febbraio 2012, p. 3 - Il preventivo non sarà vincolante – Colombo
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