Libera difesa per i magistrati

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Con ordinanza n. 57 del 2008, il Tar del Piemonte ha rimesso nelle mani della Consulta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, legge n. 186/1982 e 10, comma 9, della legge 117/1988 nella parte in cui vietano ad un magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, di nominare un avvocato del foro come difensore di fiducia. Tale facoltà, riconosciuta ai magistrati ordinari, deve, secondo i giudici piemontesi, essere concessa anche ai giudici speciali proprio in virtù dell'assoluta indipendenza garantita loro dalla carta costituzionale.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 21 – Libera difesa per i magistrati – Edoardi

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