Lettere di compliance Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva
Pubblicato il 29 novembre 2017
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Il direttore dell'agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 275294 del 28 novembre 2017, detta le indicazioni sulle modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della GdF, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra:
- i dati comunicati dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi Iva, all’Agenzia delle Entrate (articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall’art. 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193), attraverso lo spesometro,
e
- i dati relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall’art. 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193).
Lettere di compliance
Riceveranno le lettere i contribuenti per i quali, relativamente al trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche Iva.
La missiva dell’Agenzia arriverà all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), e conterrà i dati fiscali del destinatario nonché gli elementi utili al riscontro della violazione commessa.
La stessa comunicazione, spiega il provvedimento, ma con maggiori elementi e dati più specifici, sarà a disposizione del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia denominata “La mia scrivania”.
Il destinatario potrà:
- fornire elementi, fatti e circostanze sconosciuti alle Entrate, in grado di giustificare la presunta anomalia;
- considerare di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).
Ciò a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del Dpr 600/1973, e 54-bis del Dpr 633/1972, e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
- eDotto.com - Edicola del 28 ottobre 2017 - Cooperative compliance Fino al 31 dicembre le risposte alle anomalie del 2013 - Moscioni
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