Legge Bilancio, agevolazioni quote e terreni e fabbricati strumentali

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Legge Bilancio, agevolazioni quote e terreni e fabbricati strumentali

Con la legge di Bilancio 2019 per gli affrancamenti di quote e terreni i soggetti che non operano in regime d’impresa pagheranno una sostitutiva più alta e le aliquote saranno del 10 o dell'11% in base al tipo di quota societaria.

Al posto dell'imposta ordinaria, chi vorrà potrà versare la sostitutiva per le plusvalenze latenti maturate su terreni e partecipazioni qualificate e non, purché non quotate.

I soggetti interessati: persone fisiche, società semplici, associazioni, fondazioni, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, se detengono il bene al di fuori del regime d’impresa.

Condizioni:

  1. possedere i beni al 1° gennaio 2019;
  2. asseverare i beni con perizia entro il 30 giugno 2019;
  3. versare entro il 30 giugno 2019 la prima o unica rata dell'imposta sostitutiva.

Aliquote della sostitutiva sul valore periziato:

  • 10% per le partecipazioni non qualificate al 1° gennaio 2019 e per le aree, edificabili e non;
  • 11% per le partecipazioni qualificate al 1° gennaio 2019.

Novità anche per gli immobili acquistati in leasing. La legge di Bilancio 2019 ridà la possibilità di privatizzazione agevolata dell’immobile strumentale, tanto per natura - ed anche se dati in locazione o comodato o non usati direttamente - quanto per destinazione, appartenente ad impresa individuale.

L’imposta sostitutiva – di Irpef e Irap – è dell’8%.

La base imponibile è la differenza tra il valore normale dell’immobile e il costo fiscalmente riconosciuto del medesimo, al lordo dell’area pertinenziale, che è fiscalmente separata solo ai fini dell’ammortamento.

Ci sono anche altre agevolazioni per l'imprenditore, che può:

  • sostituire al valore normale quello ottenuto applicando i moltiplicatori catastali ex articolo 52 del Dpr 131/1986;
  • cedere, una volta privatizzato, il fabbricato con plusvalenza (calcolata a partire dal valore di estromissione) non imponibile Irpef, in tutti i casi in cui l’acquisto, anche in regime d’impresa, sia intervenuto prima del quinquennio ex articolo 67, comma 1, Tuir.
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