Le soglie dell’Iva trimestrale guardano il volume d’affari e non i ricavi

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15 del 13 febbraio 2012, fornisce chiarimenti sul riallineamento - operato dal comma 11, dell'articolo 14 della Legge di stabilità 2012 (Legge n. 183/2011) - delle soglie per la liquidazione trimestrale dell'Iva con quelle fissate per l’accesso alla contabilità semplificata, ex dl 70/2011 (decreto sviluppo).

Le nuove soglie, per l’Iva a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono:

- 400 mila euro, per le imprese che prestano servizi;
- 700 mila euro, per le imprese che svolgono altre attività e anche per i contribuenti che esercitano sia prestazioni di servizi che altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi.

Il chiarimento: a rilevare per le soglie è il volume d’affari (art. 7 del DPR n. 542/1999) e non l’importo dei ricavi (ex artt. 57 e 85 del DPR n. 917/1986).

Per volume d'affari del contribuente si intende - art. 20 del DPR n. 633/1972 - l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare, con le esclusioni di cui all’articolo 20 del Dpr 633/1972.

Inoltre, in merito la possibilità, per i contribuenti trimestrali, di continuare a differire al 16 marzo dell’anno successivo il versamento del saldo del periodo d’imposta, si precisa che i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, possono scegliere di versare il conguaglio:

- entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della percentuale dell’1%;
- entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione.

Nel secondo caso, oltre alla percentuale dell’1% deve essere corrisposta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo.
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