Le Rsu soppiantano le Rsa nella concertazione della mobilità
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 27 settembre 2013
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La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 21910 del 26 settembre 2013, respinge un ricorso avanzato da Cgil, Cisl e Uil contro una sentenza sulla comunicazione delle procedure di mobilità e ribadisce quanto decretato dai gradi precedenti.
Si afferma che la procedura di mobilità va necessariamente comunicata alla Rsu - rappresentanze sindacali unitarie - e può anche non essere comunicata a tutte le sigle sindacali presenti in azienda.
Dagli accordi sulla concertazione del 23 luglio 1993, le organizzazioni firmatarie acquistano il diritto di promuovere la formazione delle Rsu e di partecipare alle relative elezioni, rinunziando così alla costituzione di proprie Rsa. Le Rsu subentrano alle Rsa nella titolarità dei diritti, dei permessi e libertà sindacali nonché nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 34 - Sì alla mobilità comunicata soltanto alla Rsu - Negri - www.anclsu.com
- ItaliaOggi, p. 27 - Per la mobilità bastano le Rsu - Ferrara - www.anclsu.com
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