Le osservazioni del contribuente annullano l'avviso di accertamento

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Con la sentenza n. 70, depositata il 24 maggio 2012, i giudici della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 65, accogliendo il ricorso di una Sas, annullano l'avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale dall'Agenzia delle entrate.

La Commissione sottolinea che l'Agenzia non ha ottemperato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 212/2000 e dell'articolo 42 del DPR n. 600/1973, preliminarmente e all'emissione dell'avviso. La motivazione della decisione risiede nel fatto che nonostante la Sas abbia presentato nei 60 giorni successivi alla verifica e alla formulazione del p.v.c. le proprie osservazioni, “l'Agenzia non le ha valutate come di dovere, eccependone la fondatezza con un contraddittorio preventivo instaurabile con la contribuente: e ciò prima della stesura e della notifica dell'avviso di accertamento. Ne scaturisce una menomazione del diritto di difesa del contribuente in via pregiudiziale.”.
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