Lavoro intermittente, da luglio si comunica la chiamata
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 19 giugno 2013
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Con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” n. 141, del 18 giugno 2013, del decreto del 27 marzo 2013 del Ministero del lavoro, entra in vigore - dal 3 luglio 2013 – la nuova modalità di comunicazione preventiva in caso di contratti di lavoro intermittente.
Il datore di lavoro e i soggetti abilitati, ogni volta che effettuano la chiamata del lavoratore assunto, devono inviare il modello di comunicazione “Uni- intermittente” - contenente i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro, oltre la data di inizio e fine della chiamata – alla Dtl competente.
I canali di trasmissione del modello consentiti sono esclusivamente l'indirizzo Pec intermittente@lavoro.gov.it o il servizio informatico disponibile sul portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). Un'unica eccezione è ammessa in caso di prestazione da svolgersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione: in questo caso è possibile inviare un sms contenente almeno il codice fiscale del lavoratore. Nel decreto si specifica, inoltre, che l'uso del fax è consentito esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di comunicazione stabiliti come esclusivi.
La riforma Fornero (legge n. 92/2012) prevede che l'inadempienza della comunicazione sia punita con una sanzione che va da euro 400 a euro 2.400.
- cliclavoro.gov.it - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del 27 marzo 2013
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 24 - Contratto a chiamata con avviso standard - M.Piz. - www.anclsu.com
- ItaliaOggi, p. 28 - Lavori a chiamata con un click - Cirioli
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