Lavoro autonomo, niente attività prevalente

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Lavoro autonomo, niente attività prevalente

La Cassazione a sezioni unite ha accolto il ricorso dell'Inps, con rinvio ad altra corte d'appello, in merito al caso dell'attività di lavoro autonomo affiancata ad una collaborazione come socio lavoratore nell'impresa.

Non opera il criterio dell'attività prevalente

L’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività d’impresa commerciale, artigiana o agricola, che comporti di per sè l’obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’Inps, non fa scattare il criterio della cosiddetta “attività prevalente”. Per tale fattispecie è pienamente compatibile la doppia imposizione contributiva.

La Corte chiarisce che vale il criterio dell'attività prevalente solo se si verifica il contemporaneo esercizio dell'attività di commerciante, artigiano o coltivatore diretto, restando esclusi i rapporti di lavoro a carattere autonomo per i quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata.

Già le sezioni unite con la sentenza 17076 del 2011 lo affermavano: “il criterio per l'attività prevalente ….opera per le attività esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti... per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l'iscrizione in un altra gestione assicurativa.”. Dunque secondo la Cassazione tale criterio non opera per i rapporti di lavoro a carattere autonomo, per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione separata.

Doppio onere, vale la sussistenza degli elementi

La Corte d'appello, spiega la Cassazione con la sentenza 17365 depositata il 26 agosto 2016, ha sbagliato ad escludere la possibilità della doppia iscrizione, alla gestione commercianti e alla gestione separata, per il criterio della prevalenza, al contrario avrebbe dovuto valutare gli elementi di fatto raccolti, nella diversa prospettiva delineata dalle Sezioni unite con la sentenza 17074/2011, al fine di formulare il giudizio sull'effettivo esercizio di attività commerciale svolta dai soci amministratori in modo abituale e prevalente secondo criteri - ex articolo 1 comma 203 della legge 662/1996 – che devono concorrere tutti affinché sorga l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.

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