Lastrico solare, per l’Imu a parte conta l'uso attuale

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Il ministero dell'Economia e delle Finanze, con la risoluzione n. 8/Df del 22 luglio 2013, rispondendo ad un quesito posto in merito al calcolo dell’Imu relativo al lastrico solare durante la fase di costruzione di un impianto fotovoltaico, chiarisce che ai fini Imu il lastrico solare, in tale fase, non deve essere considerato area edificabile, al pari di tutte le altre categorie fittizie (F1 = area urbana, F2 = unità collabenti, F3 = unità in corso di costruzione, F4 = unità in corso di definizione ed F5 = lastrico solare).

Queste, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una rendita catastale), sono state introdotte per poter permettere la presentazione in Catasto di unità particolari (lastrici solari, corti urbane, unità in via di costruzione ecc...) con la procedura informatica di aggiornamento Docfa.

Con tale premessa, si spiega che i lastrici solari, sia di edifici privati sia di edifici pubblici, sono parte integrante dell’edificio esistente e, in quanto tali, concorrono alla determinazione complessiva delle rendite catastali delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio stesso. Tali rendite costituiscono l’elemento principale per l’individuazione della base imponibile utile ai fini dell’Imu.

Nel caso trattato, dunque, “occorre tenere conto delle sole potenzialità edificatorie già espresse attraverso l’attuata edificazione, e non di quelle previste dagli strumenti urbanistici in vigore, atteso che la stima catastale riguarda l’uso attuale del bene (existing use) e non già l’uso fisicamente possibile e legalmente ammissibile, caratterizzato dalla massima produttività (highest and best use) ”.
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