L’antiriciclaggio si fa largo negli studi
Pubblicato il 08 aprile 2006
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Sul S.O. n. 86/L della Gazzetta Ufficiale n. 82, del 7 aprile, sono stati pubblicati i tre regolamenti del ministero dell’Economia, attuativi del decreto legislativo 56/2004, che individuano gli obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette per professionisti abilitati, intermediari finanziari e operatori non finanziari. I suddetti regolamenti, rispettivamente numerati 141, 142 e 143, tutti datati 3 febbraio, saranno pienamente operativi dal prossimo 22 aprile. Tramite essi, la lotta al riciclaggio entra definitivamente nella sua fase “pratica”, con finalità propria di contrasto al reinvestimento di denaro sporco. Il professionista, infatti, dovrà identificare il cliente quando la prestazione fornita ha per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore ai 12.500 euro, anche se effettuata attraverso più operazioni, in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ed inoltre quando il valore dell’operazione non è determinabile. I dati della clientela dovranno essere conservati in un archivio ad hoc, entro 30 giorni dalla data di identificazione. L’archivio potrà essere informatico o anche cartaceo (su registro numerato progressivamente e siglato in ogni pagina) se il professionista non dispone di una struttura informatizzata. E’ possibile, inoltre, avvalersi di un autonomo centro di servizio ed è consentito un archivio unico per lo studio in forma associata. Lo scopo del sistema è quello di segnalazione delle operazioni presunte sospette da parte dei professionisti all’Ufficio italiano cambi. Le suddette segnalazioni non costituiscono violazione del segreto professionale e, se in buona fede, non comporteranno responsabilità di alcun tipo.
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