L’amministratore è responsabile

Pubblicato il



Dato che fino all’entrata in vigore del nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, sulle norme in materia di condominio vigeva molta incertezza e la dottrina risultava divisa sostanzialmente tra due orientamenti contrapposti - da una parte alcuni interpreti distinguevano le norme di sicurezza affermando che soltanto alcune fossero applicabili e altre no - la domanda se ora l’argomento condominio rientra nella normativa, oggi prevista dal Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, non appare più così inconsueta. L’orientamento prevalente, secondo cui la sicurezza dei lavoratori non era assolutamente derogabile o contrattabile e che in ambito condominale fosse interamente applicabile la normativa di sicurezza sul lavoro, è stato ripreso e completamente “abbracciato” dal nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (articolo 2, comma primo), che sostiene la sua applicabilità a tutti i lavoratori con esclusione soltanto “degli addetti a servizi domestici e familiari” e a “tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio”. Sulla base di ciò è possibile concludere che all’interno del condominio opera integralmente la normativa di sicurezza sul lavoro anche perché l’attività dei collaboratori dell’amministratore di condominio, e precisamente del portiere, non può inquadrarsi nelle prestazioni lavorative degli addetti ai servizi domestici e familiari, espressione questa che si riferisce all’attività delle “badanti” e, comunque, dei soggetti addetti alla cura delle persone fisiche dei singoli condomini. In ambito condominiale, soprattutto in occasione dell’esecuzione di lavori straordinari, per l’amministratore condominale committente ricorre l’obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le imprese a cui affida i lavori, e per l’appaltatore di redigere un unico documento di valutazione dei rischi, per eliminare o almeno ridurre al minimo possibile il rischio di interferenze. Il documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e in caso di mancata allegazione si va in contro alla nullità del contratto. La novità introdotta dal nuovo Dlgs n. 81/2008 è che nei confronti dei contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, scatta l’obbligo di allegare il predetto documento al contratto di appalto entro il 31 dicembre 2008.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito