L’addebito non si rifiuta

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La Cassazione, con la sentenza n. 26390/2008, nel respingere il ricorso di un datore di lavoro pur deprecando il comportamento del dipendente, ha chiarito che il termine entro il quale il datore deve irrogare la sanzione, nel caso il licenziamento disciplinare, decorre dal tentativo fallito della consegna delle contestazioni al dipendente. La causa vedeva il rifiuto illegittimo del lavoratore di ricevere in azienda una contestazione disciplinare durante l’orario d’ufficio: tale comportamento, spiegano i giudici, contrasta con i doveri nascenti dal contratto di lavoro. La cautela del datore di lavoro in questo caso ha comportato la condanna dello stesso al reintegro del dipendente, poiché il rifiuto di ricevere un atto unilaterale recettizio non esclude che la comunicazione debba ritenersi avvenuta e produca effetti in quanto regolarmente giunta a quello che al momento era l’indirizzo del destinatario.
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