L’abuso perde la detrazione

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La Corte di giustizia delle Comunità europee, con due sentenze con oggetto l'Imposta sul valore aggiunto emanate ieri, ha risolto le cause C-255/02 e C-223/03, che contrapponevano alcune società inglesi al Fisco del Regno Unito. In esse, la Corte ha stabilito che pur se effettuate per ottenere un vantaggio fiscale, senza altro obiettivo economico, alcune operazioni costituiscono cessioni di beni o prestazioni di servizi ai fini Iva. Ma, quando esse integrano un comportamento abusivo (nel senso di portare ad un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria al fine perseguito dalle disposizioni previste dalla sesta direttiva e dalla legge nazionale che la traspone) è escluso che il soggetto passivo dell'imposta che le pone in essere abbia diritto alla detrazione del tributo assolto a monte. Ove fosse constatato un comportamento abusivo, le operazioni andrebbero ridefinite per ristabilire la situazione quale sarebbe esistita mancando le operazioni che hanno fondato quel comportamento.

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