La valenza probatoria degli strumenti di rilevazione della velocità

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Con sentenza n. 13114 dell'8 giugno scorso, la Cassazione ha spiegato che “l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento”; non possono infatti essere considerati rilevanti - continua la Corte - considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C. d. S. In definitiva, l'affidabilità dello strumento di rilevazione perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso singolo, il difetto di costruzione, di installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento.

Eleonora Pergolari
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  • ItaliaOggi, p. 27 – Affidabilità fino a prova contraria - Manzelli

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