La sanzione trova la deroga
Pubblicato il 24 ottobre 2006
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Nella circolare 45 di ieri dell’Inail, tra varie precisazioni in merito alle misure disposte dal decreto Bersani per il contrasto al lavoro nero, è evidenziato che il minimo edittale (3 mila euro), ai fini Inail, si applica a condizione che sia scaduto il termine per la dichiarazione delle retribuzioni, corrispondente al 16 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, poiché deve scadere il termine per il versamento dei contributi relativi al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento. Ciò determina una deroga temporale alla maxi-sanzione, in quanto ad esempio al lavoratore accertato in nero nel 2006 la sanzione non sarà applicabile per gli accertamenti operati entro il 16 febbraio 2007.
Le altre precisazioni sono: nella norma non ci sono riferimenti alla Denuncia nominativa degli assicurati – Dna – che per questo rimane contestuale all’instaurazione del rapporto di lavoro; per lo sconto edile le imprese non devono necessariamente presentare il Durc ma devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio, quindi possono autocertificare il possesso della regolarità contributiva.
- ItaliaOggi, p. 39 – La sanzione trova la deroga – Cirioli
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