La quota eccedente va rimborsata

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Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2774/08, si è pronunciato su una causa in materia di mantenimento dei figli statuendo che, attraverso un'interpretazione analogica dell'art. 1299 c.c che prevede il regresso tra i codebitori solidali, il genitore che abbia adempiuto all'obbligo di mantenimento del figlio anche per la quota dell'altro, può agire contro quest'ultimo per conseguire il rimborso delle somme versate fin dal momento della nascita del figlio.
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